Zone Addestramento Cani

Ultima modifica 19 febbraio 2024

Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, autorizzano in conformità alla seguente direttiva, l’istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione di Zone di Addestramento per Cani e per le gare degli stessi (ZAC), nonché i periodi in cui all’interno delle stesse sono consentiti l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia.

 Le zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere "permanenti" o "temporanee".

Le ZAC Permanenti possono essere:

  • P. A all'interno delle quali sono autorizzati l'addestramento, l'allenamento, le gare, le prove dei cani su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico;
  • P. B all'interno delle quali sono autorizzati l'addestramento, l'allenamento, le gare, le prove dei cani con facoltà di abbattimento esclusivamente su fauna selvatica autoctona certificata proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati. Non è ammessa l’immissione di forme alloctone né di ibridi.

Le ZAC Temporanee possono essere:

  • T. A all'interno delle quali sono autorizzate le gare e le prove dei cani su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico;
  • T. B all'interno delle quali sono autorizzati l'addestramento, l'allenamento le gare e le prove dei cani da caccia con facoltà di abbattimento esclusivamente su fauna selvatica autoctona certificata proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati. Non è ammessa l’immissione di forme alloctone né di ibridi.

Per il rilascio dell’autorizzazione/rinnovo i soggetti di cui alla precedente premessa, devono presentare alla Provincia apposita istanza, in bollo su modulistica predisposta da quest’ultima (Mod. 1_ZAC_Rich.Ist. (Istanza Istituzione)), corredata da:

  1. Marca da bollo ordinaria da € 16,00 da apporre nel modulo dell’istanza di istituzione/rinnovo (Sono escluse dall’imposta di bollo le Associazioni di cui all’art. 8 della L. 266/1991 e dell’art. 17 del D.lgs 460/1997);
  2. Marca da bollo ordinaria da € 16,00 da applicare sulla determinazione/autorizzazione di istituzione (Sono escluse dall’imposta di bollo le Associazioni di cui all’art. 8 della L. 266/1991 e dell’art. 17 del D.lgs 460/1997);
  3. Documento di riconoscimento del richiedente: Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
  4. Elaborati grafici (in cartaceo originale ed in scala adeguata, devono essere redatti e sottoscritti da tecnico abilitato oltreché firmati dal richiedente) andranno corredati di apposito cartiglio (contenente l’indicazione della Tav., della scala di rappresentazione, delle pertinenti informazioni), di legenda con le informazioni utili alla lettura della rappresentazione grafica che aiuti ad interpretare le informazioni contenute nell’elaborato grafico (Area della ZAC, superficie della stessa, etc); in tutti gli elaborati andrà individuata, graficamente, l’area da utilizzare per l’addestramento dei cani da seguita su cinghiale che dev’essere opportunamente recintata (art. 5, c. 1 nuove Direttive):

    • Tav. 1 – CARTOGRAFIA (Inquadramento CTR - Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o superiore fino alla scala 1:1.000): indicante il perimetro della zona che si intende istituire;
    • Tav. 2 – STRALCIO CARTOGRAFIA IGM (in scala 1:25.000): con l’indicazione della distanza, che non deve essere inferiore di 1.000 metri, della ZAC dai confini degli eventuali Istituti di Protezione Faunistica (Oasi o ZRC) o Parchi Naturali Regionali e Nazionali o da altre ZAC; Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampiamento di quelle esistenti; Le ZAC a carattere permanente (P.A – P.B) o a carattere temporaneo (T.A – T.B), ricadenti in tutto o in parte nei Siti appartenenti alla rete Natura 2000, devono acquisire la preventiva valutazione di incidenza;
    • Tav. 2bis - STRALCIO CARTOGRAFIA IGM (in scala 1:25.000): andrà predisposta, analogamente alla precedente, senza l’indicazione delle distanze ma riportando esclusivamente l’area contornata della ZAC, di questa tavola andranno predisposti gli shapefile di cui al successivo punto 9;
    •  Tav. 3 – STRALCIO CARTOGRAFIA CATASTALE (in scala adeguata, leggibile ed in unico elaborato): con individuazione dei mappali oggetto di verifica e con indicato il perimetro della zona che si intende istituire, contenere tutte le aree inserite nella ZAC; inoltre dovrà essere riportata una tabella con i dati dei terreni come quella riportata nel Mod. 1_ZAC_Rich.Ist. (Istanza Istituzione);
  5. Shapefile - in formato EPSG: 32632 - WGS 84 / UTM zone 32N (solo P.A e P.B): dell’area per la quale si richiede l’autorizzazione, relativamente allo STRALCIO CARTOGRAFIA IGM, come indicato al precedente punto 6;
  6. Dichiarazione Terreni - Mod. 4_ZAC_Dich.Ter.: rilasciata dal richiedente sulla sussistenza di un titolo valido di proprietà, conduzione, usufrutto o altro diritto reale sul fondo relativamente ai terreni facenti parte della ZAC, attenendosi all’elenco riportato nel Mod. 1_ZAC_Rich.Ist. (Istanza Istituzione) ed eventualmente nel Mod. 1bis_ZAC_RI_Elen.Int.Terr. (Elenco Integr. Terreni);
  7. Atto di consenso - Mod. 5_ZAC_Dich.Cons.: alla costituzione della ZAC rilasciato dagli aventi titolo (proprietari, conduttori, usufruttuari, titolari di altri diritti reali di godimento), qualora il richiedente sia soggetto diverso;
  8. Dichiarazione distanza della ZAC - Mod. 6_ZAC_Dist.Ist.Par.ZAC: nella quale è riportato che la distanza della ZAC dai confini degli eventuali Istituti di Protezione Faunistica (Oasi o ZRC) o Parchi Naturali Regionali e Nazionali o da altre ZAC è maggiore di 1.000 metri;
  9. Dichiarazione distanza della ZAC - Mod. 9_ZAC_Dist.ZAC-2000 (Dich. Distanza) (solo per T.A e/o T.B): nella quale è riportato che la distanza dai confini delle ZAC di tipo T.B e P.B e se ricade o non ricade all’interno dei Siti appartenenti alla rete Natura 2000;
  10. Programma annuale di utilizzo della ZAC - Mod. 7_ZAC_PAU-RCA (solo per le zone di tipo P.A e P.B): dovrà contenere il calendario delle prove e degli allenamenti, previsti nel corso dell’anno successivo, nonché le modalità di allenamento, addestramento ed i turni d’accesso ai cani in ciascuna zona (vedasi Mod. 8_ZAC_PAU-RCA_All. Schema Calendario) e le misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall’attività cinotecnica.

Il provvedimento Provinciale di istituzione della ZAC sarà trasmesso ai comuni competenti per l’affissione all’albo pretorio, per almeno 15 giorni, e per conoscenza all’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente ed al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA).
Le autorizzazioni delle ZAC Permanenti potranno essere rilasciate per un periodo di tempo pari a un massimo di 5 anni e saranno suscettibili di rinnovo su istanza dei titolari presentata sei mesi prima della scadenza naturale, oppure tre mesi nel caso di rinnovo senza alcuna variazione rispetto a quanto precedentemente autorizzato, in tal caso i soggetti di cui alla precedente premessa, devono presentare alla Provincia apposita istanza, in bollo su modulistica predisposta da quest’ultima (Mod. 2_ZAC_Rich.Rin._Rev.1 (Istanza Rinnovo)) sotto forma di autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestando che nulla è cambiato, corredata della documentazione di cui ai precedenti punti 1 – 2 e 3.
Le ZAC Permanenti autorizzate potranno subire eventuali modifiche o riperimetrazioni su richiesta motivata dei titolari in tal caso i soggetti di cui alla precedente premessa, devono presentare alla Provincia apposita istanza, in bollo su modulistica predisposta da quest’ultima (Mod. 3_ZAC_Rich.Mod. (Istanza Modifiche)) alla quale dovranno allegare la nuova documentazione come riportata nella precitata istanza.
Il titolare dell’autorizzazione delle zone di tipo P. A e P. B è tenuto a predisporre il calendario delle prove e degli allenamenti, previsti nel corso dell’anno successivo, nonché le modalità di allenamento, addestramento ed i turni d’accesso ai cani in ciascuna zona (vedasi Mod. 8_ZAC_PAU-RCA_All. Schema Calendario) e le misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall’attività cinotecnica.
Il programma annuale d’utilizzo di una zona cinofila deve essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno alla Provincia, competente per territorio, contestualmente ad una relazione consuntiva dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta inviata entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico-giuridici; in assenza di rilievi entro il termine temporale testé indicato il programma si intende tacitamento approvato.
Le variazioni al programma sono ammesse previa comunicazione alla Provincia di competenza per sopraggiunte cause di forza maggiore.
Il calendario delle prove e delle modalità di allenamento, addestramento ed i turni d’accesso ai cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del gestore titolare dell’autorizzazione.
Le ZAC a carattere permanente (P.A – P.B) o a carattere temporaneo (T.A – T.B), ricadenti in tutto o in parte nei Siti appartenenti alla rete Natura 2000, devono acquisire la preventiva valutazione di incidenza.

Nelle ZPS è vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampiamento di quelle esistenti (Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, Art. 5, comma i).

.Normativa di riferimento:

  • Art. 38 della L.R. n.23 del 1998
  • Allegato alla Delib.G.R. n. 19/10 del 21.6.2022

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