Guardia giurata ittica volontaria
Rilascio decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria Ittica
La vigilanza volontaria ittica svolge funzioni ed attività finalizzate alla informazione e prevenzione nonché al controllo, all’accertamento delle infrazioni alle disposizioni vigenti riguardanti la tutela della fauna ittica.
Il D.Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59” all’art. 163 “Trasferimenti agli enti locali” al comma 1 prevede che “Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo. (…)” e al comma 3 “Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: (…) b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963” (…)”
Come diventare Guardia Giurata Ittica Volontaria
La persona per la quale viene richiesto il riconoscimento deve possedere i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 138 RD 773/1931:
- essere cittadino italiano o di uno stato della Comunità Europea purché residente e/o domiciliato in Italia, ed in possesso della completa conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta (da dimostrare attraverso la produzione di apposita dichiarazione, rilasciata da istituzione scolastica o dello Stato o parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana)
- avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 della L. 8.03.1975, n. 39) e avere assolto agli obblighi di leva (se ricorre il caso)
- essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo conseguito in Italia o equivalente/equipollente se conseguito in uno stato estero
- non avere riportato condanne penali per delitti e aver sempre avuto una buona condotta morale
- non aver riportato condanne penali per reati o per violazioni alle leggi che regolano l’attività venatoria, la pesca e la salvaguardia dell’ambiente
- non avere procedimenti penali in corso per i reati di cui ai precedenti punti
- non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio di attività venatoria e dell'attività di pesca, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento della qualifica di Guardia G.I.V.
- essere in possesso di idoneità allo svolgimento dell’attività di Guardia G.I.V. attestata da certificazione medica
Per il riconoscimento della nomina da parte della Provincia è inoltre richiesta la buona condotta (secondo i parametri di definizione della stessa esplicitati nella sentenza della C.Cost. del 25.07.1996 n 311)
La Provincia verifica i requisiti previsti prima dell’adozione del decreto di nomina. Inoltre, la Provincia terrà conto di eventuali segnalazioni ambientali per valutare l’opportunità del rilascio e/o la sospensione/revoca del decreto.
Alle Guardie GG.II.VV. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici.
Successivamente alla nomina ed al fine poter conferire validità operativa alla qualifica posseduta, la Guardia G.I.V. deve prestare un giuramento a norma del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 19 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza” e successive modifiche e integrazioni, depositandone la documentazione originale presso l’Area Ambiente per essere inserita nel fascicolo personale.
Elenco degli atti e dei documenti da allegare all'istanza:
- La richiesta in carta legale, o in carta semplice se trattasi di O.N.L.U.S., per il riconoscimento della qualifica di Guardia G.I.V deve essere presentata a cura del presidente provinciale dell’Associazione interessata e cui l’aspirante al riconoscimento della nomina appartiene.
La richiesta deve essere sottoscritta e deve contenere i dati anagrafici della persona per la quale si chiede il riconoscimento.
La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti degli interessati:
- della dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato afferma, sotto la propria personale responsabilità, secondo le forme di cui al DPR 445/2000, di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 3 (inclusa l’indicazione del requisito di idoneità per aver superato l’esame o per i motivi di cui all’art. 3) e congiuntamente rilascia, ai sensi della L. 675/96, autorizzazione al trattamento dei propri dati personali;
- della fotocopia di un documento di identità, in corso di validità;
- di n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare al decreto di nomina)
- della certificazione medica.