Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

Ultima modifica 29 settembre 2020

L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) è il provvedimento istituito dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciata su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalle norme di settore. Il DPR individua le seguenti autorizzazioni che possono essere assorbite dall’A.U.A.:

  • autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese come definite dal DM 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’A.I.A.

La domanda deve essere presentata al SUAPE che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura.

La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più titolo abilitativi suddetti.

È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazioni o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al SUAPE.

Non rientrano nel campo di applicazione dell’A.U.A.:

  • gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura;
  • l’autorizzazione preliminare allo scarico.

L’A.U.A ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio.

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