Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)

Ultima modifica 16 aprile 2021

La Provincia è l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), ai sensi del 4° comma dell’art. 22 della L.R. 11.05.2006 n. 4.
L'autorizzazione integrata ambientale per i complessi produttivi rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06 è rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti ministeriali.
La Provincia, nel determinare le condizioni per il rilascio delle AIA, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

  • devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili (MTD)
  • non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  • deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/2006; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
  • l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
  • devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  • deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

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