Fondi Chiusi

Ultima modifica 26 marzo 2024

Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri, sono tenuti a notificare all'Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente e alla Provincia del Sud Sardegna i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.
Nei Fondi Chiusi è vietato l'esercizio della caccia

In detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto Regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località.

Riferimenti normativi:

  1. Art. 842 del Codice Civile;
  2. Art. 15 comma 8 della L. 157/92;
  3. Art. 58 e art. 61 lettera s) della L.R. 23/98.

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