Accesso

Ultima modifica 22 marzo 2023

Accesso documentale (L. 7 agosto1990, n. 214)

La Provincia del Sud Sardegna garantisce l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso ai documenti amministrativi per favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il diritto di accesso, previsto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e DPR 184/2006,dà la possibilità ai soggetti interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Le regole del diritto di accesso sono consultabili nel Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Provincia adottato dall'ente con Delibera G.P. n. 25 del 22.03.2017.

Possono accedere agli atti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto della richiesta di accesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che ha prodotto il documento o che lo detiene stabilmente e deve essere regolarmente motivata, dimostrando la sussistenza di un collegamento tra il l’interessato e il documento che la Provincia del Sud Sardegna detiene.

L’istanza di accesso agli atti può essere presentata dai soggetti interessati o da persone delegate, con le seguenti modalità:

Documentazione da allegare

Gli interessati che presentano l’istanza sono tenuti a:

  • dimostrare la propria identità, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  • specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse, diretto, concreto e attuale, connesso all’oggetto della richiesta, indicandone la motivazione;
  • indicare i dati anagrafici della persona cui si richiede l’accesso, indicando il codice fiscale e l’ultima residenza/domicilio conosciuta del lavoratore (al fine di evitare errori dovuti a eventuali casi di omonimia);
  • indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
  • dichiarare e comprovare la carica ricoperta o la funzione svolta, qualora la richiesta sia presentata per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi pubblici e privati;
  • dimostrare la documentazione che supporta la richiesta di accesso agli atti comprovante l’esistenza dell’interesse giuridico con eventuale presenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale notificato alla controparte (decreto ingiuntivo, sentenza ecc…);
  • indicare le modalità con le quali comunicare gli esiti della richiesta;
  • dimostrare, ove occorra i poteri di rappresentanza del soggetto interessato (allegando mandato di rappresentanza ) così come previsto dall’art. 5, comma 2 DPR 184/2006.

Accesso Civico Semplice

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare nel sito istituzionale documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che l’Amministrazione ha omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
La richiesta può essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Lucia Tegas, previa compilazione del modulo tramite

Provincia del Sud Sardegna
Ufficio Trasparenza e Anticorruzione
Via Mazzini n.39
09013  Carbonia

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area nella quale è incardinato l’Ufficio  che riceve l’istanza.


Accesso Civico Generalizzato

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del medesimo d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis del Decreto legislativo n.33/2013.
Non sono richiesti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata e può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. I termini per la conclusione del procedimento, che deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato, è di 30 giorni, salva la sospensione dei termini prevista dall'art. 5 comma 5 del d. lgs. n. 33/2013 nel caso di individuazione di soggetti controinteressati.

La richiesta può essere presentata ai Dirigenti dell’Amministrazione provinciale competenti per materia utilizzando l’apposita modulistica e facendo riferimento all'Area di interesse:

  • Area Amministrativa e Risorse Umane
  • Area Ambiente
  • Area Finanziaria
  • Area Appalti Welfare e Cultura
  • Area Lavori Pubblici
  • Dipartimento Presidenza e Segreteria

Tramite

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area alla quale è riferita l’istanza, che avrà cura di verificare la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvederà alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente provvederà a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risultasse già pubblicato, ne sarà data comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Adempimenti Amministrazione Trasparente