Risarcimento danni sinistri stradali

Ultima modifica 19 giugno 2018
1) I cittadini che ritengono di aver subito un danno ingiusto a seguito di un sinistro stradale riconducibile alla responsabilità civile dell'Amministrazione Provinciale, possono inoltrare richiesta di risarcimento danni.
2)  la richiesta di risarcimento danni viene numerata progressivamente per anno di competenza,  corrispondente all'anno di accadimento del sinistro, e per data di ricevimento della denuncia.
3) In presenza di  danni materiali, la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia contrattuale prevista dal Contratto di Assicurazione per Responsabilità Civile,  il sinistro viene gestito direttamente dall'ente. Diversamente,  la pratica viene trasmessa e gestita  dalla compagnia Assicurativa.
4) In caso di sinistro  gestito direttamente dall'ente, si avvia il Procedimento al momento del ricevimento della richiesta di risarcimento e si definisce l'esito della pratica  entro 120 giorni, da computarsi dalla data di presentazione della richiesta.
5) se, in fase di istruttoria, si ravvisa  responsabilità dell'Ente, si propone un'offerta di liquidazione bonaria al danneggiato. La proposta viene inviata con atto di quietanza all'interessato che in caso di accettazione deve sottoscriverla
Se la proposta viene accettata il danneggiato ottiene l'indennizzo tramite accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.
6) se non si ravvisa responsabilità dell'Ente, si procede a comunicare il diniego ex articolo 10bis Legge 241/90.