Imposta Provinciale sulle assicurazioni Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA)

Ultima modifica 24 ottobre 2023

L' Imposta Provinciale sulle assicurazioni Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) è un’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli immatricolati, versata dai titolari delle polizze insieme al premio di assicurazione come stabilito dal Decreto Legislativo 446/1997 e dal successivo regolamento approvato con Decreto Ministeriale 457/1998.

L’art.17, c.1, del D. Lgs. 06/05/2011, n.68, recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, dispone che, a decorrere dall’anno 2012, l’imposta RCA costituisce tributo proprio derivato delle province e prevede che le province possano aumentare o diminuire l’aliquota relativa all’imposta RCA, attualmente pari al 12,50%, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote, avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di variazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’art. 4, c.2, del D.L. del 02.03.2012, n.16, pubblicato nella G.U. n.52 del 02.03.2012, prevede che le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 si applicano su tutto il territorio nazionale.
Con Delibera G.P. n. 125 del 24.10.2023, l' Amministratore Straordinario, ha confermato anche per l’anno 2024, la misura dell’imposta sulle Assicurazioni RCA con aliquota del 16,00%.

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